Segnalazioni di operazioni sospette

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Lineamenti generali

L'art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ad un'ampia platea di soggetti (cd. "soggetti obbligati") – costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (puntualmente elencati all'art. 3) – di portare a conoscenza della UIF, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa". Per gli enti creditizi e finanziari trovano diretta applicazione i regolamenti comunitari in vigore (Regolamento UE n. 267/2012 per l’Iran e Regolamento UE n. 1509/2007 per la Corea del Nord) e il Provvedimento del 27 maggio 2009 della Banca d’Italia, che estendono l’obbligo segnaletico all’ulteriore ipotesi di sospetto di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, il decreto prevede alcuni strumenti operativi: i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla UIF (art. 6, comma 7, lett. b) e gli indicatori di anomalia, emanati e aggiornati dalla UIF, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 6, comma 4, lett. e).

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo (art. 35, comma 1), ove possibile prima di eseguire l'operazione (art. 35, comma 2). Le modalità di segnalazione per gli intermediari bancari e finanziari, gli agenti, le società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e gli altri operatori finanziari sono descritte all'art. 36, mentre le modalità di segnalazione per i professionisti sono riportate all'art. 37.

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, secondo le modalità indicate nella sezione "Modalità di accesso al portale Infostat-Uif" del presente sito.

Le segnalazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 35, comma 4).

Il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette è definito dalla UIF (art. 6, comma 4, lett. d) con proprie Istruzioni, emanate con Provvedimento del 4 maggio 2011.

La UIF svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria (art. 6, comma 7, lett. a).

La UIF effettua l'analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute (art. 40, comma 1, lett. a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti, delle risultanze della propria attività ispettiva, nonché delle informazioni contenute in archivi propri o comunicate da altri organi e Autorità. A tali fini la UIF può richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante, ad altri soggetti destinatari degli obblighi, alle Pubbliche amministrazioni e scambiare informazioni con omologhe autorità estere (FIU). L'analisi finanziaria consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico-finanziario, volte a comprendere, sulla base dell'insieme degli elementi acquisiti, il contesto all'origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti.

La UIF fornisce i risultati degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (art. 12, comma 5). La UIF trasmette alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (art. 40, comma 1, lett. c). Inoltre trasmette senza indugio alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) le segnalazioni che presentano rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte (art. 40, comma 1, lett. d), mantenendo comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse, mediante procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi (art. 40, comma 1, lett. f).

La UIF comunica al segnalante gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla DIA e dal NSPV, mediante un flusso di ritorno (art. 41, comma 2) inviato, con cadenza periodica, a mezzo posta elettronica certificata.

L'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è presidiato da garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante. A tal fine:

  • i soggetti obbligati e gli ordini professionali che ricevono le segnalazioni dai propri iscritti sono obbligati ad adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione (art. 38, commi 1 e 2);
  • la segnalazione inoltrata deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante (art. 36, comma 6 e art. 37 commi 2 e 3);
  • gli Organi Investigativi sono tenuti ad omettere, nelle denunce eventualmente trasmesse all'Autorità Giudiziaria, l'identità delle persone fisiche e degli altri soggetti obbligati che hanno inviato la segnalazione (art. 38, comma 4);
  • l'Autorità Giudiziaria può richiedere l'identità del segnalante solo con decreto motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede (art. 38, comma 3).

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Istruzioni

Le modalità di compilazione e di inoltro e il contenuto informativo delle segnalazioni di operazioni sospette sono disciplinate dal Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF, recante le "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette", emanato in attuazione dell'art. 6, comma 4, lett. d) del d.lgs. 231/2007, e dai relativi allegati tecnici, pubblicati e aggiornati periodicamente sul presente sito internet.

Le segnalazioni sono trasmesse in via esclusivamente telematica, tramite il portale Internet dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

Per accedere ai servizi del portale, i segnalanti devono preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF, seguendo le indicazioni riportate nella pagina "Modalità di accesso al portale Infostat-Uif" del presente sito.

Il contenuto della segnalazione si articola in quattro principali sezioni informative:

  • dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;
  • elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi;
  • elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
  • eventuali documenti allegati.

La compilazione e l'inoltro delle segnalazioni avviene tramite l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF ovvero mediante caricamento (upload), sul medesimo portale, di file predisposti con applicativi proprietari, sviluppati in autonomia dai segnalanti, secondo gli standard prescritti negli allegati 3a e 3b del Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF.

Le segnalazioni sono sottoposte ad un duplice livello di controlli automatici, effettuati dai segnalanti, mediante gli strumenti di diagnostica disponibili sul portale, e dai sistemi informativi della UIF (in fase di acquisizione della segnalazione), volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite.

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Normativa di riferimento