Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere alla UIF informazioni in merito ai depositi russi e bielorussi ai sensi dell'articolo 5-octies, lettere a), a-bis) e b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell'articolo 1-septvicies, lettere a) e b), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche.
Tali informazioni devono essere trasmesse con comunicazioni distinte e alternative fra loro, contenenti rispettivamente:
- l'elenco dei depositi che, alla data del 25 febbraio 2022, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia (comunicazione ai sensi della lett. a) dei Regolamenti). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza annuale, entro il 27 maggio.
- informazioni sui depositi che, all'ultimo giorno del mese, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori (comunicazione ai sensi della lett. b) dei Regolamenti). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza mensile, entro il giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento.
In aggiunta, per i soli depositi russi, ai sensi dell'articolo 5-octies, lettera a-bis) del Regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2474/2022, deve essere altresì trasmesso con apposita comunicazione:
- l'elenco dei depositi che, alla data del 17 dicembre 2022, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da una persona giuridica, da un'entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione, i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia (comunicazione ai sensi della lett. a-bis) del Regolamento). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza annuale, entro il 27 maggio.
Il primo invio della comunicazione di tipo a-bis) potrà essere effettuato, unitamente all'aggiornamento della comunicazione di tipo a), a partire dal 2 maggio 2023 e dovrà essere completato entro il 27 maggio 2023. Per quanto riguarda i dati relativi alla lettera b), le scadenze restano invariate al giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento.
Le nuove modalità operative per la realizzazione e trasmissione delle comunicazioni sono indicate nel Comunicato del 27/04/2023; la descrizione dei dati da fornire per ciascuna comunicazione è riportata nell'apposito schema segnaletico e nel documento dati contenuti nella rilevazione DEPRU. Nella presente pagina, nell'apposita sezione "Comunicati e documentazione di supporto", sono altresì disponibili le FAQ elaborate dall'Unità nonché alcuni file di esempio delle comunicazioni.
Per eventuali chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni è possibile contattare la casella di supporto dedicata: VIT.GPI.DEPRU@bancaditalia.it