Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA)

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Chi è tenuto a inviare le segnalazioni SARA?

Le banche e altri intermediari finanziari indicati nel Provvedimento UIF per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate del 25 agosto 2020.

Cosa si deve segnalare?

Dati aggregati concernenti l'operatività della propria clientela. La produzione e l'invio delle SARA sono disciplinati dal Provvedimento UIF del 25 agosto 2020, e seguono lo schema segnaletico riportato nell'Allegato 3. Lo studio di tali dati contribuisce all'attività di analisi strategica della UIF. L'obiettivo è far emergere esposizioni al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte di settori dell'economia e nell'ambito di determinate zone territoriali, nonché definire fenomeni e tendenze che caratterizzano l'immissione di proventi illeciti nel circuito finanziario.

Quando si devono inviare le segnalazioni SARA?

Le segnalazioni SARA devono essere inviate con cadenza mensile e devono pervenire alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo al mese di riferimento delle operazioni segnalate.

Quali sono le modalità di trasmissione delle segnalazioni SARA?

Le segnalazioni SARA sono trasmesse esclusivamente online tramite il portale Infostat-UIF. Tutti i soggetti obbligati devono registrarsi al portale entro 30 giorni dalla data di inizio della loro attività. L'invio dei dati aggregati è consentito secondo tre procedure alternative: l'inserimento manuale (Data entry), il caricamento di file XBRL (Upload), l'inoltro automatico tramite gli applicativi della piattaforma online (Application to Application - A2A).

I dati sono sottoposti a controlli statistici. Le anomalie individuate sono notificate ai segnalanti, che devono verificare se l'origine dell'outlier sia effettivamente riconducibile all'anomalia di un'operazione, a peculiari caratteristiche dell'operatività o a un errore materiale nell'invio dei dati. Nel caso in cui gli intermediari, effettuate le verifiche, riscontrino errori di segnalazione, devono inviare una segnalazione sostitutiva di quella errata tramite il portale Infostat-UIF. Se i dati sono corretti, gli intermediari devono procedere alla conferma utilizzando l'apposita funzione. I riscontri a fronte dell'invio dei rilievi statistici (conferma del dato ovvero invio di segnalazione sostitutiva) devono essere forniti dai segnalanti nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dal quindicesimo giorno del mese di scadenza del termine di invio della segnalazione. Se una o più operazioni sottostanti appaiono riferibili a una operatività sospetta, gli intermediari provvedono alla corrispondente segnalazione ex art. 35 del D.lgs. 231/2007.

Per richieste di assistenza tecnica sulle SARA scrivere a: VIT.SARA@bancaditalia.it.

Normativa di riferimento

Provvedimenti previgenti