Sospensione di operazioni sospette

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All'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia è riconosciuto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (cfr. art. 6, comma 4, lett. c) il potere di sospendere, anche su richiesta del NSPV, della DIA, dell'autorità giudiziaria o di un'altra FIU, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

La procedura di sospensione, nella maggior parte dei casi, prende avvio con la comunicazione in via d'urgenza, da parte di un soggetto obbligato, di un'operazione sospetta richiesta dal cliente ma non ancora eseguita, che viene sottoposta alla UIF affinché valuti l'opportunità di disporne la sospensione.

Nell'ambito della propria attività istruttoria la UIF prende contatto con gli organi investigativi allo scopo di verificare che – come previsto dalla legge – l'eventuale sospensione non pregiudichi il corso di indagini; la verifica è anche volta ad acquisire elementi in merito all'eventuale successiva adozione di misure cautelari giudiziarie e a fornire informazioni utili per la migliore efficacia delle stesse. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta.