Chi è tenuto a inviare le comunicazioni oggettive?
Banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) come indicato nelle Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive emanate dalla UIF.
Cosa si deve comunicare?
Le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti o mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
Quando si devono inviare le comunicazioni oggettive?
Le comunicazioni devono essere inviate, con cadenza mensile, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di osservazione (ad esempio, le comunicazioni riferite a operazioni effettuate in gennaio dovranno essere trasmesse entro il 15 marzo).
Quali sono le modalità di trasmissione?
I dati devono essere inseriti in un file in formato xml rispondente al tracciato definito nello schema segnaletico presente in allegato alle Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive e nella DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO e trasmessi in modalità telematica attraverso il portale Infostat-UIF. Per accedere al portale occorre iscriversi al sistema di Anagrafe dei Partner UIF seguendo le indicazioni riportate nella sezione Accesso al portale Infostat-UIF: istruzioni e tutorial.
Per richieste di assistenza tecnica scrivere a: VIT.Oggettive@bancaditalia.it.