Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

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Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale poggia sostanzialmente sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea (soggetti "designati"); tali misure, impiegate anche per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, trovano fondamento normativo nel d.lgs. 109/2007.

In tale ambito, i soggetti destinatari degli obblighi normativi sono tenuti ad assolvere i seguenti adempimenti:

  • comunicare alla UIF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea (o, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche), le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche (art. 7, comma 1); relativamente a queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 7, comma 3);
  • comunicare alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 7, comma 2).

Al fine di agevolare l’applicazione delle misure di congelamento, il d.lgs. 109/2007 fornisce le seguenti definizioni normative:

  • fondi: attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo: i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'art. 1 comma 2 del TUF; gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/2005 (art. 1, comma 1, lett. f);
  • congelamento di fondi: divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso degli stessi, compresa la gestione di portafoglio (art. 1, comma 1, lett. b);
  • risorse economiche: tutte le altre attività diverse dai fondi (materiali o immateriali, mobili o immobili), ma che possono comunque essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi (art. 1, comma 1, lett. i);
  • congelamento di risorse economiche: divieto di trasferimento, disposizione o utilizzo delle risorse economiche, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia (art. 1, comma 1, lett. c).

I fondi e le risorse economiche dei soggetti sottoposti a misure di congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli atti (art. 5, commi 1, 2 e 3). E’ vietato inoltre mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati, o stanziarli a loro vantaggio, nonché partecipare ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento (art. 5, commi 4 e 5). Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede non comportano alcun genere di responsabilità, a meno che si dimostri che il congelamento non sia stato determinato da negligenza (art. 5, comma 8).

Inoltre, relativamente al contrasto al finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è prevista l'estensione a tali fattispecie delle misure di prevenzione esistenti per il riciclaggio, incluso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette; tale misura trova fondamento normativo nel d.lgs. 231/2007 (art. 35, comma 1) per il finanziamento del terrorismo e nel Regolamento UE n. 267/2012 (art. 32, comma 1, lett. d), nel Regolamento UE n. 1509/2017 (art. 23, comma 1, lett. e) e nel Provvedimento del 27 maggio 2009 per il finanziamento dei programmi di proliferazione, il cui ambito di applicazione è limitato agli enti creditizi e finanziari.

La presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti ad essi contigui, costituisce uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.

I presupposti per la segnalazione vengono meno laddove il segnalante possa ragionevolmente ritenere, sulla base di tutte le informazioni disponibili, anche non anagrafiche (es: profilo economico-finanziario del nominativo incompatibile con le cariche e qualifiche indicate per il soggetto designato nelle liste), che si tratti di un caso di omonimia.

Gli obblighi di comunicazione di cui al d.lgs. 109/2007 sono distinti e autonomi rispetto a quelli di segnalazione delle operazioni sospette; essi pertanto devono essere assolti anche nel caso in cui le medesime informazioni siano portate a conoscenza della UIF mediante l'invio di segnalazioni di operazioni sospette nelle quali risultino coinvolti soggetti designati nelle liste.

Al fine di agevolare l’assolvimento degli obblighi in materia di congelamenti e di segnalazioni, la UIF diffonde, mediante la pubblicazione dei rispettivi link, le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall'Unione Europea (art. 10, comma 2).

La UIF, inoltre, diffonde ulteriori liste predisposte da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, atta a supportare eventuali segnalazioni, ma in relazione alle quali non sussistono obblighi di congelamento dei fondi.

Liste

ONU

Sezione del sito dell’ONU relativa alle sanzioni finanziarie disposte dal Consiglio di Sicurezza (Comitato per le Sanzioni 1267) nei confronti dei soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche ISIL e Al-Qaida.

La lista consolidata dei nominativi è disponibile a questo link.

Unione Europea

Sezione del sito della Commissione Europea relativa alle sanzioni finanziarie previste dall’Unione Europea.

La lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo è consultabile - previa registrazione di credenziali per l’accesso al sito (indirizzo e-mail e password) - al seguente link. L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e dai Paesi appartenenti all’Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

OFAC

Sezione del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti relativa alle sanzioni finanziarie previste dall’OFAC (Office of Foreign Assets Control)

La lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane è consultabile al seguente link.