A partire dal 4 luglio 2017 - data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti emanati dall'Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014.
L'articolo 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, prevede infatti che, in caso d'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengano dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente, senza riproporre la disciplina della restituzione al medesimo delle disponibilità di relativa spettanza prima contenuta nell'articolo 23, comma 1 bis, del d.lgs. 231/2007.