Comunicazioni oggettive

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Le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio prevedono, tra l'altro, l'obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come indicato dal novellato art. 47 del d.lgs. 231/2007, attribuendo alla stessa UIF il compito di emanare le istruzioni relative al contenuto della rilevazione e alla modalità di trasmissione.

Tali dati sono utilizzati dalla UIF per arricchire l'approfondimento delle segnalazioni sospette e per avviare analisi specifiche su flussi finanziari potenzialmente anomali.

Il Provvedimento che disciplina la nuova tipologia di rilevazione (c.d. "comunicazioni oggettive") è stato emanato dalla UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziario, il 28 marzo 2019 (il Provvedimento, il resoconto della consultazione pubblica e lo schema segnaletico della rilevazione sono consultabili nella presente sezione del sito).

Le comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a una certa soglia.

In particolare, le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.

I dati devono essere inseriti in un file in formato XML rispondente al tracciato definito nello schema segnaletico presente in allegato al Provvedimento, da trasmettere in modalità telematica attraverso il portale Infostat-UIF, entro il 15 del secondo mese successivo al mese di osservazione (ad esempio, le comunicazioni riferite ad operazioni effettuate nel mese di gennaio dovranno essere trasmesse entro il 15 marzo).

La rilevazione prenderà avvio a partire dal mese di settembre 2019: il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Per eventuali chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni è possibile contattare la casella di supporto dedicata: VIT.Oggettive@bancaditalia.it.