Comunicazioni Russia e Bielorussia

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In seguito all'attacco militare all'Ucraina da parte della Federazione Russa, avvenuto il 24 febbraio 2022 con il coinvolgimento della Bielorussia, la UE ha inasprito il regime sanzionatorio nei confronti dei due paesi (regolamenti UE/2014/269, UE/2014/833 e CE/2006/765). Oltre alle comunicazioni previste dall'art. 7 del D.lgs. 109/2007, illustrate nella pagina dedicata alle COMUNICAZIONI SANZIONI FINANZIARIE, la UIF riceve, su delega del Comitato di Sicurezza Finanziaria, le comunicazioni di seguito indicate.

Per supportare gli operatori  nel rispetto delle misure restrittive adottate dall'Unione la Commissione europea ha predisposto FAQ di chiarimento; quesiti interpretativi possono essere indirizzati alla Commissione europea all'indirizzo email ec-russia-sanctions@ec.europa.eu. Sono anche disponibili Best Practices del Consiglio UE e l'EU Sanctions Helpdesk, piattaforma istituita dalla Commissione europea per assistere gli operatori privati nel rispetto delle misure restrittive dell'Unione.

Rilevazione sui depositi russi e bielorussi (DEPRU)

Chi è tenuto a trasmettere le comunicazioni?

Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere alla UIF informazioni in merito ai depositi russi e bielorussi ai sensi dell'art. 5-octies, lettere a), a-bis) e b), del regolamento UE/2014/833 - nonché dell'art. 1-septvicies, lettere a) e b), del regolamento CE/2006/765.

Cosa si deve comunicare e quando?

Le comunicazioni da inviare riguardano:

  • l'elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia (comunicazione ai sensi della lett. a) dei regolamenti). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza annuale, entro il 27 maggio di ogni anno.
    • informazioni sui depositi che, all'ultimo giorno del mese, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o da persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori (comunicazione ai sensi della lett. b) dei regolamenti). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza mensile, entro il giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento.
    • l'elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da una persona giuridica, da un'entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione, i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia (comunicazione ai sensi della lett. a-bis) del regolamento UE/2014/833). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza annuale, entro il 27 maggio di ogni anno.

Qual è il contenuto delle comunicazioni e quali sono le modalità di trasmissione?

Le informazioni sopra indicate devono essere inoltrate con comunicazioni distinte e alternative fra loro, secondo le modalità operative indicate nel Comunicato UIF del 27/04/2023, utilizzando il portale Infostat-UIF. Per accedere, occorre iscriversi al sistema di Anagrafe dei Partner UIF seguendo le indicazioni riportate nella pagina dedicata.

Per richieste di assistenza scrivere a: VIT.GPI.DEPRU@bancaditalia.it.

Comunicazioni relative ai Trasferimenti Russi (TRU)

Chi è tenuto a trasmettere le comunicazioni?

Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a trasmettere le informazioni sui trasferimenti russi al di fuori dell'Unione ai sensi dell'art. 5-novodecies, co. 2 del regolamento UE/2014/833 come modificato dal regolamento UE/2023/2878.

Cosa si deve comunicare e quando?

Dal 1° luglio 2024 gli enti creditizi e finanziari sopra indicati sono tenuti a trasmettere alla UIF le informazioni sui trasferimenti di fondi verso l'esterno dell'Unione il cui importo, singolo o cumulativo, nel corso del semestre, sia superiore a 100.000 euro avviati, direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, entità e organismi stabiliti nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40% da:

a) una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia; o

b) un cittadino russo; o

c) una persona fisica residente in Russia.

Qual è il contenuto delle comunicazioni e quali sono le modalità di trasmissione?

La trasmissione delle informazioni dovrà avvenire al verificarsi dei presupposti per l'invio della comunicazione secondo le modalità operative indicate nel Comunicato UIF del 6 giugno 2024 entro due settimane dalla fine di ogni semestre solare, utilizzando il portale Infostat-UIF. Per accedere, occorre iscriversi al sistema di Anagrafe dei Partner UIF seguendo le indicazioni riportate nella pagina dedicata.

Per richieste di assistenza scrivere a: VIT.GPI.DEPRU@bancaditalia.it.

Comunicazioni relative ai fondi e alle risorse economiche detenute in Italia da soggetti designati ai sensi degli artt. 8 e 9 del regolamento UE /2014/269 (RUS)

Chi è tenuto a trasmettere le comunicazioni?

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi per le comunicazioni previste dall'art. 8 del regolamento UE/2014/269; i soggetti elencati nell'allegato I del regolamento UE/2014/269 per le comunicazioni previste dall'art. 9 del citato regolamento.

Cosa si deve comunicare e quando?

Si deve comunicare l'esistenza di fondi e risorse economiche sottoposte a vincoli di congelamento.

In particolare, ai sensi del citato art. 8, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, trasmettono immediatamente alla UIF e in ogni caso entro due settimane dall'acquisizione:

  • le informazioni relative ai fondi e alle risorse economiche congelati o le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I del regolamento UE/2014/269 e che la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo vincolata a un obbligo in tal senso non ha trattato come congelati;
  • le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I del regolamento UE/2014/269 per i quali, nelle due settimane precedenti l'inserimento nell'elenco di tale allegato I, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione.

Sulla base di quanto previsto dal citato art. 9, invece, i soggetti elencati nell'allegato I del regolamento UE/2014/269 trasmettono alla UIF entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco:

  • informazioni relative a fondi o a risorse economiche appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati.

Qual è il contenuto delle comunicazioni e quali sono le modalità di trasmissione?

Le informazioni devono essere trasmesse utilizzando lo specifico modulo all'indirizzo email NCI.ROI.CONGELAMENTI@bancaditalia.it.

Per richieste di assistenza tecnica scrivere a: NCI.ROI.CONGELAMENTI@bancaditalia.it.

Comunicazioni relative ad attività e riserve della Banca centrale di Russia (CBR)

Chi è tenuto a trasmettere le comunicazioni?

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali (articolo 5-bis, co. 4-bis, del regolamento UE/2014/833).

Cosa si deve comunicare e quando?

Le informazioni sulle attività e sulle riserve della Banca centrale di Russia, che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. La trasmissione delle comunicazioni alla UIF dovrà avvenire con cadenza trimestrale.

Qual è il contenuto delle comunicazioni e quali sono le modalità di trasmissione?

Le informazioni devono essere trasmesse alla UIF all'indirizzo email NCI.ROI@bancaditalia.it e simultaneamente alla Commissione europea, sulla base del tracciato elaborato dalla Commissione europea (Template CBR), secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 10/05/2023.

Per richieste di assistenza scrivere a: NCI.ROI@bancaditalia.it.

DEPRU - Normativa di riferimento

TRU - Normativa di riferimento

RUS - Normativa di riferimento

CBR - Normativa di riferimento