Comunicazioni sanzioni finanziarie

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Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale poggia sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dall'ONU e dalla UE (soggetti "designati"); nell'ordinamento italiano tali misure trovano fondamento normativo nel D.lgs. 109/2007 (d'ora in poi: decreto).

I fondi e le risorse economiche dei soggetti sottoposti a misure di congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli atti (art. 5, co. 1, 2 e 3). È vietato inoltre mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati, o stanziarli a loro vantaggio, nonché partecipare ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento (art. 5, co. 4 e 5). Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari in buona fede non comportano alcun genere di responsabilità, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza (art. 5, co. 8).

Chi è tenuto a effettuare le comunicazioni?

I soggetti obbligati coincidono con quelli elencati nell'art. 3 del D.lgs. 231/2007.

Al fine di agevolare l'assolvimento degli obblighi in materia di congelamenti, la UIF pubblica i link delle liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dalla UE (cfr. la sezione Liste). Le liste predisposte da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, sono pubblicate sul sito UIF al solo fine di supportare valutazioni sull'eventuale carattere sospetto delle transazioni; l'inclusione di nominativi in liste della specie non comporta di per sé obblighi di congelamento dei fondi (cfr. la sezione Liste).

Cosa si deve comunicare e quando?

Le comunicazioni da inviare alla UIF riguardano:

  • le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, con indicazione dei nominativi coinvolti, dell'ammontare e della natura dei fondi o delle risorse economiche (art. 7, co. 1 del decreto). Le comunicazioni devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea e dei decreti ministeriali previsti dagli art. 4 e 4-bis del decreto (o, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche).
  • I dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile sui soggetti designati o su quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 7, co. 2 del decreto). Le comunicazioni devono essere inviate tempestivamente.

Il decreto fornisce le definizioni di fondi (art. 1, co. 1, lett. f), congelamento di fondi (art. 1, co.1, lett. b); risorse economiche (art. 1, co. 1, lett. i); congelamento di risorse economiche (art. 1, co. 1, lett. c).

Le comunicazioni riguardanti risorse economiche devono essere inviate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 7, co. 3 del decreto).

Gli obblighi di comunicazione previsti dal decreto sono distinti e autonomi rispetto a quelli di segnalazione delle operazioni sospette. Pertanto non devono essere inviate alla UIF segnalazioni di operazioni sospette prive di sospetti adeguatamente rappresentati in sostituzione o a integrazione delle comunicazioni.

Quando è previsto l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette?

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei casi delle predette comunicazioni è previsto per i soli enti creditizi e finanziari relativamente al contrasto al finanziamento del terrorismo (D.lgs. 231/2007, art. 35, co. 1) e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa (regolamenti UE/2012/267, art. 30, co. 6, lett. d e UE/2017/1509, art. 23, co. 1, lett. e)). Al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 35 del decreto, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette riguarda anche le ipotesi di attività criminose introdotte dal D.lgs. 211/2025 di recepimento della direttiva UE/2024/1226, che attribuisce rilevanza penale alla violazione e all'elusione delle misure restrittive dell'Unione (cfr. Comunicazione UIF del 7 maggio 2026).

Ai sensi del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, la presenza di operazioni riconducibili a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive costituisce uno degli indici di anomalia che i destinatari considerano nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 231/2007 (cfr. in particolare l'indicatore 34).

La mera omonimia, valutata dal segnalante sulla base delle informazioni disponibili (es: anagrafica, profilo economico-finanziario del nominativo incompatibile con le cariche e qualifiche indicate per il soggetto designato nelle liste) esclude l'obbligo di segnalazione. Ai fini della segnalazione, è comunque necessario che la sussistenza di un sospetto sia adeguatamente valutata e rappresentata e che il destinatario non riporti esclusivamente le circostanze che determinano l'obbligo di comunicazione, descrivendo piuttosto gli elementi ulteriori che circostanziano il sospetto di riciclaggio, di correlato reato presupposto o di finanziamento del terrorismo.

Quali sono i canali di invio delle comunicazioni?

Le comunicazioni devono essere inviate in formato libero indicando le informazioni previste via email a NCI.ROI.congelamenti@bancaditalia.it o via PEC a uif@pec.bancaditalia.it.

Per richieste di assistenza scrivere a: NCI.ROI.CONGELAMENTI@bancaditalia.it.

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