Sospensioni operazioni sospette

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La UIF ha il potere di sospendere, anche su richiesta degli Organi investigativi, dell'Autorità giudiziaria o di un'altra FIU, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi. La procedura di sospensione, nella maggior parte dei casi, prende avvio con la segnalazione in via d'urgenza di un'operazione sospetta richiesta dal cliente ma non ancora eseguita dal soggetto obbligato. Nell'ambito della propria attività istruttoria la UIF prende contatto con gli Organi investigativi per verificare che la sospensione non pregiudichi eventuali indagini correnti. La verifica è anche volta ad acquisire elementi in merito all'eventuale successiva adozione di misure cautelari giudiziarie e a fornire informazioni utili per la migliore efficacia delle stesse. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta.

Chi può sottoporre alla UIF operazioni sospette suscettibili di sospensione?

Tutti i soggetti obbligati all'invio delle SOS.

Cosa si deve segnalare?

Una operazione sospetta in corso di esecuzione suscettibile di valutazione a fini sospensione.

Quando si deve inviare la segnalazione?

La segnalazione su operazioni in corso di esecuzione va inviata con urgenza.

Qual è il contenuto della segnalazione e quali sono le modalità di trasmissione?

I soggetti obbligati inviano una segnalazione di operazione sospetta contraddistinta da apposito attributo ("Richiesta di sospensione= SI") con la descrizione di tutti i dettagli disponibili circa l'operazione o le operazioni non eseguite di cui si chiede di valutare la sospensione e i relativi e circostanziati motivi del sospetto. La segnalazione è trasmessa esclusivamente online tramite il portale Infostat-UIF. Ricevuta la segnalazione e svolte le analisi preliminari, la UIF, attraverso la sezione "Istruttorie Sospensioni" del portale, comunica l'avvio dell'iter di valutazione ovvero l'insussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di sospensione. Attraverso il medesimo canale riservato, la UIF può chiedere informazioni integrative e notifica l'esito finale delle valutazioni svolte.

La UIF assicura ai soggetti obbligati un costante supporto informativo e la tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione previo raccordo con i competenti Organi investigativi. L'eventuale provvedimento di sospensione (e di revoca se del caso) continua a essere notificato al soggetto obbligato tramite posta elettronica certificata (PEC). La medesima procedura viene utilizzata per le istruttorie di sospensione avviate d'ufficio dalla UIF.

Per comunicazioni relative alle sospensioni scrivere agli indirizzi email disponibili nella sezione riservata del portale Infostat-UIF.