Contrasto all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

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Normativa internazionale

Nazioni Unite

Tra gli obiettivi delle Nazioni Unite, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale riveste un ruolo primario.

In tale ambito, l'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite si è dotata nel tempo di una serie di strumenti, in parte mutuati da quelli esistenti per il contrasto al finanziamento del terrorismo, volti a contrastare gli esponenti dei regimi che perpetrano gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la stabilità mondiale, anche attraverso lo sviluppo di programmi nucleari non autorizzati.

Una delle principali preoccupazioni della Comunità internazionale è costituita infatti dallo sviluppo incontrollato di attività di arricchimento nucleare, che costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e amplifica, inoltre, il rischio che materiale ad alto potenziale distruttivo possa essere impiegato in azioni ostili o entrare in possesso delle organizzazioni terroristiche.

Le strategie in tema di non proliferazione sono state delineate nel Trattato di non proliferazione nucleare  del 1970, cui aderiscono 189 Paesi, inclusi i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Sulla base del Trattato, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato una serie di misure, di carattere economico e finanziario, dirette a bloccare ogni forma di sostegno e assistenza, sia tecnologica che finanziaria, ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Le misure di carattere generale sono contenute nella Risoluzione n. 1540/2004, che ha definito un impianto strategico di carattere generale, imponendo a carico degli Stati membri una serie di misure di prevenzione volte a limitare la diffusione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi componenti, quali l'adozione di un sistema di vincoli e divieti nell'accesso alle relative attività da parte dei soggetti privati e di un controllo sulle esportazioni e sul commercio dei prodotti e delle relative tecnologie. La risoluzione ha istituito anche un apposito Comitato, il cui mandato è quello di monitorare lo stato di attuazione della stessa da parte degli Stati membri.

Il Consiglio di Sicurezza ha quindi adottato una serie di misure specifiche nei confronti dei Paesi coinvolti nello sviluppo di programmi non autorizzati dalla Comunità Internazionale (Iran e Corea del Nord), incentrate principalmente su un sistema di controllo sulle esportazioni di prodotti e tecnologie suscettibili ad utilizzo militare (dual use) e su una serie restrizioni di carattere finanziario nei confronti delle entità coinvolte in attività sensibili, in parte mutuate da quelle già esistenti per il contrasto al terrorismo internazionale (congelamenti).

Le prime iniziative nei confronti dell'Iran sono contenute nella Risoluzione n. 1696/2006 e nella Risoluzione n. 1737/2006, contenenti una serie di misure che, in risposta al proseguimento del programma di proliferazione da parte del governo iraniano, sono state progressivamente inasprite negli anni successivi attraverso la Risoluzione n. 1747/2007, Risoluzione n. 1803/2008, Risoluzione n. 1929/2010.

Le misure sono state di recente alleggerite in seguito alla sottoscrizione (luglio 2015) tra l'Iran e una rappresentanza di Paesi dell'ONU di un "Piano di Azione Comune Globale", con il quale il Paese asiatico si è impegnato ad adottare, entro un termine di sei mesi, un programma di iniziative volte alla limitazione del programma nucleare. In seguito a tali accordi il Consiglio di Sicurezza ha adottato la Risoluzione n. 2231/2015, che ha stabilito, all'attuazione, accertata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), degli impegni dell’Iran, il decadimento di una buona parte delle misure restrittive.

Le prime iniziative nei confronti della Corea del Nord sono state adottate con la Risoluzione n. 1695/2006, e anche in quel caso con la crescita delle attività di sviluppo dei programmi nucleari da parte del regime, hanno subito un progressivo rafforzamento; in particolare, un primo pacchetto di nuove misure è stato adottato nel 2009 (Risoluzione n. 1874/2009), un secondo nel 2013 (Risoluzione n. 2087/2013 e Risoluzione n. 2094/2013), un terzo tra il 2016 e il 2017 (Risoluzione n. 2270/2016, Risoluzione n. 2321/2016, Risoluzione n. 2356/2017, Risoluzione n. 2371/2017), in seguito ai quali sono state introdotte forti restrizioni sia di natura commerciale che finanziaria.

Normativa comunitaria

In attuazione sia delle risoluzioni dell'ONU che di decisioni autonome prese nel quadro della politica estera di sicurezza comune (PESC), l'Unione Europea ha emanato una serie di regolamenti recanti misure restrittive nei confronti dei regimi coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani e dei Paesi coinvolti nello sviluppo di programmi di arricchimento nucleare non autorizzati.

L’elenco aggiornato delle sanzioni in vigore è disponibile sul sito del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (EEAS) dell’Unione Europea.

Nell’ambito delle misure di contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dell’Iran, per dare attuazione alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, l'Unione Europea attraverso la Posizione Comune 2007/140/PESC e il Regolamento CE n. 423/2007 ha reso operative le misure di "congelamento" nei confronti delle entità designate dall’ONU e le misure di controllo sulle esportazioni di determinate categorie di prodotti e tecnologie.

Con l'inasprimento delle sanzioni internazionali, l'Unione Europea ha adottato la Posizione Comune 2008/652/PESC (aggiornamento della 2007/140/PESC) e il Regolamento CE n. 1110/2008, che ha aggiornato il Regolamento CE 423/2007 introducendo, tra l'altro, l'obbligo a carico degli enti creditizi e finanziari comunitari, di segnalare le transazioni sospettate di essere ricollegabili al finanziamento di programmi di proliferazione. La Decisione 2010/413/PESC (abrogativa della 2007/140/PESC) e il Regolamento UE n. 961/2010 (che ha sostituito il Regolamento CE n. 423/2007) hanno previsto, tra l’altro, restrizioni alla prestazione di servizi finanziari, ai trasferimenti di fondi da e verso l’Iran, e un regime di notifica e di autorizzazione preventiva per le transazioni finanziarie superiori a determinate soglie di importo con controparti residenti in Iran; le relative competenze sono state attribuite al Comitato di Sicurezza Finanziaria. La Decisione 2012/35/PESC (aggiornamento della 2010/413/PESC) e i connessi Regolamenti attuativi hanno ampliato l'elenco dei soggetti ed entità sottoposti alle misure di congelamento.

Le misure esistenti fino a quel momento sono state consolidate nel Regolamento UE n. 267/2012 (abrogativo del Regolamento n. 961/2010), tuttora in vigore.

In seguito all'alleggerimento delle misure nei confronti dell’Iran sono stati adottati la Decisione 2015/1863/PESC e i relativi regolamenti attuativi, che hanno aggiornato il Regolamento UE n. 267/2012, stabilendo il delisting degli individui ed entità iraniane, rimuovendo le restrizioni finanziarie (divieto di trasferimenti di fondi da e per l'Iran, sistema di notifiche e richieste di autorizzazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria); è stato mantenuto il regime di autorizzazione preventiva per la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria per le operazioni aventi ad oggetto determinate tipologie di prodotti suscettibili ad essere utilizzati nell'ambito dei programmi nucleari.

Per dare esecuzione alle prime misure adottate dall’ONU nei confronti della Corea del Nord, l'Unione Europea ha adottato la Posizione Comune 2006/795/PESC e il Regolamento UE n. 329/2007, incentrate su analoghe misure di congelamento e di controllo delle esportazioni.

Tali misure, per recepire le Risoluzioni di inasprimento delle sanzioni adottate dall'ONU, sono state nel tempo ampliate sulla base di una serie di Decisioni: Decisione 2010/800/PESC (abrogativa della Posizione Comune 2006/795/PESC), aggiornata con la Decisione 2011/860/PESC; Decisione 2013/183/PESC (abrogativa della 2010/800/PESC), modificata nel tempo con Decisione 2014/212/PESC, Decisione 2014/700/PESC, Decisione 2015/1066/PESC, Decisione 2016/476/PESC; Decisione 2016/849/PESC (che ha sostituito la 2013/183/PESC), modificata con la Decisione 2017/345/PESC.

Le misure nei confronti della Corea del Nord sono state recentemente consolidate con la Decisione 2017/1512/PESC, che ha modificato la Decisione 2016/849/PESC, e con il conseguente Regolamento UE n. 1509/2017, che ha sostituito il Regolamento UE n. 329/2007.

Raccomandazioni del GAFI

In linea con l'evoluzione del quadro normativo internazionale, dal 2008 il GAFI ha esteso le proprie competenze al contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, elaborando apposite linee guida volte a fornire indirizzi operativi per l’applicazione delle sanzioni finanziarie internazionali.

Con l'adozione delle nuove 40 Raccomandazioni, il contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa è stato introdotto nei nuovi standard con un’apposita raccomandazione.

Nel tempo il GAFI ha pubblicato alcuni documenti specifici attinenti al contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione, in particolare sulle tipologie ricorrenti e sulle best practices in tema di scambio di informazioni.

Normativa nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento, per gli obblighi di comunicazione (liste di congelamento) è il medesimo del contrasto al finanziamento del terrorismo (d.lgs. 109/2007), mentre per gli obblighi segnaletici (previsti per i soli enti creditizi e finanziari) trovano diretta applicazione i regolamenti comunitari in vigore (Regolamento UE n. 267/2012 per l'Iran e Regolamento UE n. 1509/2017 per la Corea del Nord).

Con il Provvedimento del 27 maggio 2009 la Banca d’Italia ha emanato le relative disposizioni attuative, fornendo, tra l’altro, una serie di indicatori di anomalia aggiuntivi specifici, volti ad agevolare l’individuazione da parte degli intermediari delle operazioni sospette da segnalare.

Tali indicatori pongono particolare attenzione alla localizzazione delle controparti (aree a rischio) e alle caratteristiche delle operazioni sottostanti (natura dei beni sottostanti le transazioni finanziarie).

Ulteriori informazioni per il corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione e segnaletici sono disponibili nella sezione "Adempimenti degli operatori", paragrafo "Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale".

Normativa nazionale