Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

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L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, subentrando all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. La soluzione adottata è conforme agli standard internazionali che individuano quali caratteristiche essenziali di ogni Financial Intelligence Unit (FIU): l'autonomia operativa e gestionale; l'unicità a livello nazionale; la specializzazione nelle funzioni di analisi finanziaria; la capacità di scambiare informazioni in modo diretto e autonomo.

Il legislatore ha optato per un modello di FIU di tipo amministrativo, in modo da distinguere l'analisi finanziaria dall'analisi investigativa, valorizzando l'autonomia dell'attività di prevenzione e la funzione di "filtro" assegnata alla UIF a tutela dell'integrità del sistema economico-finanziario. Nell'impianto legislativo l'Unità ha una soggettività ancorata alle proprie funzioni istituzionali, che consente di configurarla come centro di imputazione, coordinamento e canalizzazione di dati e informazioni di rilevante interesse pubblico.

L'organizzazione e il funzionamento della UIF sono disciplinate con apposito Regolamento della Banca d'Italia. Il primo regolamento fu emanato il 21 dicembre 2007 (G.U. 9 gennaio 2008, n. 7) ed è stato riformato nel tempo in relazione ai riassetti organizzativi dell'Unità, da ultimo il 2 novembre 2022 (G.U. 11 novembre 2022, n. 264). La responsabilità della gestione della UIF spetta in autonomia al Direttore, nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. La Banca d'Italia fornisce mezzi finanziari, beni strumentali, risorse umane e tecniche per l'efficace perseguimento dei fini attribuiti all'Unità dall'ordinamento; con funzioni consulenziali è previsto un Comitato di esperti, composto dal Direttore e da quattro membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore.

Dell'attività svolta la UIF rende conto con apposito Rapporto annuale, che viene trasmesso dal Direttore dell'Unità, entro il 30 maggio di ogni anno, al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ed è allegato alla Relazione presentata al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'Unità stessa.

La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l'analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza-NSPV e Direzione investigativa antimafia-DIA) e della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. L'Unità assicura altresì la trasmissione alla Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati ed effettua le analisi richieste.

In particolare, l'Unità riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati; riceve, inoltre, comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo individuate in apposite istruzioni attuative sulla base di criteri oggettivi, nonché il flusso mensile di segnalazioni aggregate da parte degli intermediari finanziari.

La UIF può acquisire ulteriori informazioni presso i soggetti obbligati, avvalersi degli archivi ai quali ha accesso ai sensi di legge o sulla base di protocolli stipulati con altre autorità o amministrazioni nazionali, scambiare informazioni con omologhe autorità antiriciclaggio estere (FIU). In tale quadro l'Unità dispone anche di poteri ispettivi nei confronti dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; le ispezioni consentono, in particolare, di accertare il rispetto degli obblighi di segnalazioni di operazioni sospette e di inoltro delle comunicazioni oggettive all'Unità, nonché di acquisire dati e informazioni presso i soggetti obbligati.

L'Unità ha il potere di sospendere operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, su richiesta del NSPV, della DIA, dell'Autorità Giudiziaria, di un'altra FIU ovvero d'iniziativa, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini; il provvedimento di sospensione è adottato in stretto coordinamento con le autorità inquirenti.

L'Unità, sentito il Comitato di Sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette e, in relazione all’esito delle proprie analisi, l'Unità: trasmette le segnalazioni ritenute meritevoli di un seguito investigativo al NSPV e alla DIA; assicura la tempestiva trasmissione alla DNA dei dati, informazioni e analisi inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e quelli d'interesse; comunica all'Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale; archivia le segnalazioni che reputa infondate.

Sulla base del proprio patrimonio informativo, la UIF svolge un'attività di analisi strategica volta all'individuazione e valutazione di fenomeni, tendenze, prassi operative e punti di debolezza del sistema. La UIF effettua analisi e studi su singole anomalie, su settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su realtà economiche territoriali. I risultati di carattere generale degli studi effettuati sono portati a conoscenza delle altre Autorità.

L'Unità elabora ed emana la normativa in materia di segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati; di trasmissione dei dati aggregati da parte degli intermediari finanziari; di inoltro delle comunicazioni oggettive e di trasmissione delle comunicazioni su operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni. Al fine di favorire la promozione della collaborazione attiva dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, l'Unità: "a monte" elabora e periodicamente aggiorna gli indicatori di anomalia; diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico-finanziario; "a valle" fornisce ai soggetti obbligati un'informazione di ritorno sull'esito delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dal NSPV e dalla DIA.

La collaborazione e lo scambio di informazioni a livello sia nazionale sia internazionale sono determinanti per l'efficace svolgimento delle funzioni assegnate alla UIF e costituiscono più in generale una condizione imprescindibile per garantire efficienza ed efficacia all'intero sistema antiriciclaggio.

La cooperazione tra autorità competenti in ambito nazionale assume diverse forme e direttrici: in deroga al segreto d'ufficio, le Autorità di vigilanza collaborano tra loro e con UIF, NSPV e DIA al fine di agevolare le rispettive funzioni; obblighi di informazione a vantaggio della UIF sono stabiliti in capo alle medesime Autorità di vigilanza (oltre che alle amministrazioni e agli ordini professionali); in più punti viene prevista la cooperazione tra la UIF e gli organi investigativi e giudiziari per l'individuazione e l'approfondimento di operazioni e flussi anomali.

Nel sistema delle regole antiriciclaggio internazionali e nazionali le FIU accentrano i compiti di ricezione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e le connesse attività di scambio informativo con le controparti estere. Quest'ultima funzione è essenziale per l'analisi di flussi finanziari che sempre più frequentemente oltrepassano i confini nazionali, interessando una pluralità di giurisdizioni.

In ambito internazionale, la capacità delle FIU di scambiare informazioni è autonoma e diretta e non necessita di trattati internazionali tra governi. Qualora per lo svolgimento della collaborazione una FIU necessiti di protocolli d'intesa (Memoranda of Understanding), questi devono essere negoziati e sottoscritti tempestivamente.

Le FIU hanno dato luogo negli anni a una rete capillare di collaborazione internazionale, sviluppando sistemi telematici di comunicazione rapidi e sicuri. La collaborazione tra FIU è regolata, a livello globale, dai principi del Gruppo Egmont, nella cornice delle Raccomandazioni del GAFI. Gli standard internazionali richiedono che le FIU forniscano, sia spontaneamente sia su richiesta, in maniera rapida, costruttiva ed efficace, la massima cooperazione internazionale in materia di riciclaggio, reati presupposto a esso associati e finanziamento del terrorismo.

Lo scambio di informazioni tra FIU avviene attraverso canali telematici di comunicazione rapidi e sicuri. In ambito internazionale, il Gruppo Egmont gestisce e sviluppa la rete protetta denominata Egmont Secure Web che viene utilizzata dalle FIU per lo scambio di informazioni.

In ambito comunitario è stata realizzata un'infrastruttura di comunicazione decentrata denominata FIU.NET che consente lo scambio strutturato di informazioni su base bilaterale o multilaterale, offrendo al contempo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

La UIF può pertanto scambiare informazioni relative a operazioni sospette con FIU di altri paesi anche sulla base di protocolli d'intesa; acquisisce a tale scopo dall'NSPV e dalla DIA le necessarie informazioni investigative (art.13-bis).

Tra le ulteriori funzioni assegnate all'Unità vi è quella di ricevere le dichiarazioni obbligatorie relative a transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro a uso prevalentemente industriale, di importo pari o superiore ai 12.500 euro, ai sensi della legge 17 gennaio 2000, n.7, recante la disciplina del mercato dell'oro.

Infine, la UIF svolge compiti in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (legge n. 38/2006).