Dichiarazioni di operazioni in oro

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Lineamenti generali

L'art. 1, comma 2, della legge 7/2000 come modificata dal d.lgs. 211/2024 prevede l'obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro di importo pari o superiore a euro 10.000 nonché i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro industriale di importo pari o superiore a euro 10.000. L'art. 1, comma 2-bis, della medesima legge stabilisce che la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a euro 2.500 e complessivamente pari o superiori a euro 10.000.

In particolare:

  • le operazioni in oro di cui all'articolo 1, comma 2, della sopra citata legge 7/2000 relative a un dato mese di riferimento devono essere dichiarate alla UIF entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta (segnalazione mensile a consuntivo);
  • i trasferimenti al seguito verso l'estero, invece, devono essere comunicati alla UIF prima dell'attraversamento della frontiera (dichiarazioni preventive). In tali casistiche, copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione devono accompagnare l'oro al momento dell'attraversamento della frontiera. Qualora la dichiarazione preventiva, e quindi il trasferimento al seguito verso l'estero, sottenda un atto di disposizione sull'oro, dovrà essere indicata nella dichiarazione preventiva anche la tipologia di operazione e i dati identificativi della controparte. Tale operazione dovrà altresì essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo;
  • i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale sono oggetto di dichiarazione e di informativa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. d.lgs. 195/2008 come modificato dal d.lgs. 211/2024); a partire dal 17 gennaio 2024, non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.

Istruzioni

Le modalità di produzione e di invio alla UIF delle dichiarazioni delle operazioni in ORO sono disciplinate dalla Comunicazione UIF del 1° Agosto 2014 in quanto compatibile con la legge 7/2000 come modificata dal d.lgs. 211/2024. La trasmissione delle stesse avviene in modalità telematica, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

Il portale Infostat-UIF consente l'invio delle dichiarazioni ORO secondo due modalità alternative:

  • Data entry: il segnalante può compilare la segnalazione inserendo manualmente i dati in un'apposita maschera disponibile sul portale.
  • Upload: il segnalante può predisporre un file in formato xml contenente i dati della segnalazione, da inoltrare per il tramite del portale. Tale modalità di invio presuppone lo sviluppo da parte del segnalante di appositi applicativi proprietari per la realizzazione del file nel formato atteso. Gli standard di riferimento per la realizzazione del file sono riportati nella sezione "Documentazione tecnica per l'invio delle dichiarazioni ORO".

Normativa di riferimento

Documentazione di supporto per l'invio delle dichiarazioni oro