Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2005, n. 208
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
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Articolo 17
(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)
I mediatori crediti iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996,
n. 108, possono svolgere anche l'attivit°? di mediazione e consulenza nella gestione del
recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo
107 testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 385,e successive
modificazioni.
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